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Porto turistico: le osservazioni di Porta Nuova

Anche Porta Nuova presenta le sue osservazioni al progetto di realizzazione del porto turistico in Località Fosso Lebba a Vasto, di cui è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Come ci è già occorso di dire in altre occasioni, esse si incentrano fondamentalmente su due aspetti:

La Direttiva Seveso (per la vicinanza con l'impianto della Fox Petroli, evidenziata nell'Allegato 1), del tutto ignorata per quanto attiene: 
a)      agli aspetti urbanistici (art. 12)

b)      all'informazione e alla consultazione della popolazione (Art. 13).

La Direttiva Habitat (Art. 5), per la presenza del SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna, essa pure del tutto ignorata.

 


OSSERVAZIONI alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH).


Le nostre osservazioni si dividono in tre capitoli:
1. A proposito della Direttiva Seveso.
2 A proposito della Direttiva Habitat.
3. Conclusioni.


1. A proposito della Direttiva Seveso.

1.1 Nella Sintesi Non Tecnica, e di conseguenza presumibilmente nell’intera documentazione presentata dai proponenti il progetto, manca ogni riferimento alla contiguità (si veda l’Allegato 1) del sito prescelto per la costruzione del porto turistico con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante. Il fatto, sia detto per inciso, è già di per sé grottesco: un porto turistico attiguo a uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (e, per buona misura, anche a un’industria insalubre di prima classe, la Puccioni) crediamo non abbia precedenti al mondo.

1.2. Una circostanza così macroscopica non poteva non essere notata. Nel parere depositato lo scorso 16 Gennaio, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese, si legge: “Lo scrivente non può non rilevare -già da ora- alcune perplessità circa il progetto di cui si discute atteso che l'opera dovrebbe essere realizzata nelle vicinanze dell'attuale stabili¬mento della FOX PETROLI S.p.A., con possibili pericoli legati alla tipologia di prodotto lavorato in caso di incidente. Tale aspetto deve -a parere dello scrivente- essere preso in primaria conside¬razione in sede di istruttoria da parte degli Enti cui è demandata la responsabilità di valutare questi aspetti.”  [Grassetto nostro]

1.3. A questo proposito facciamo osservare quanto segue.
a) L’Art. 12 della Direttiva Seveso II  prescrive: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”.
b) La norma che, in Italia, recepisce specificamente per gli aspetti urbanistici la Direttiva Seveso –il D.M. 9 Maggio 2001- prevede (Art. 4, 1° comma) la redazione –da parte del Comune- di un Elaborato Tecnico detto Rischio di incidenti rilevanti (RIR). E’ in base ad esso che vanno stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare da parte di nuovi insediamenti. “Entro tre mesi dall'adozione” del Decreto, l’Art. 14, 3° comma, del DLgs. 334/1999 (e s.m.i.) dispone che, sulla scorta del suddetto Elaborato Tecnico, “gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici” . Né l’Elaborato Tecnico né la relativa variante al PRG a Vasto sono mai stati realizzati.
c) Il comma 4 del già citato D.M. 9 Maggio 2001 aggiunge: “In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.”
d)  Il Comune di Vasto in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso lo scorso 16 Gennaio 2008 “parere urbanistico favorevole in quanto l’opera è conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale” (approvato nel Marzo 2001). Né nel PRG del Comune di Vasto, né nel citato parere del Comune v’è la benché minima traccia della presenza in loco di un impianto soggetto alla disciplina prevista nella Direttiva Seveso. Insomma, l’opera è effettivamente conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale; ma solo perché il Comune è renitente all’applicazione della legge.

1.4. L’Amministrazione comunale è inoltre inadempiente rispetto al per due ulteriori aspetti, relativi all’informazione e alla consultazione della popolazione, aspetti entrambi di una certa gravità:
a) Il Comune di Vasto non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del DLgs 334/1999; e ciò sebbene essa lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute negli anni dalla nostra associazione.
b) La norma trova fondamento e corrispondenza con l’Art. 13, primo comma, della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (cosiddetta Seveso II)  ;
c) La zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.
d) Qui il riferimento è all’Art. 13, quinto comma, della Direttiva cosiddetta Seveso II

In data 4 Giugno 2008 la nostra associazione ha recapitato all’Ufficio protocollo del Comune di Vasto –su cui ricade l’obbligo della consultazione della popolazione- una formale diffida (Allegato 2), rivolta al Sindaco, perché ottemperi agli obblighi suddetti.

2. A proposito della Direttiva Habitat

2.1. La Direttiva Habitat istituisce, com’è noto, i cosiddetti SIC (Siti di Interesse Comunitario). La Valutazione d’Incidenza richiesta da codesto Comitato di Coordinamento Regionale riguarda il progetto in questione per l’appunto in quanto esso ricade nel bel mezzo dell’area SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Quest’ultimo è classificato come un SIC cosiddetto prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”.
Ebbene, di ciò lo Studio d’Impatto Ambientale non tiene il minimo conto –neanche nella versione redatta dopo le osservazioni del Comitato. Addirittura nella Sintesi Non Tecnica non vi è menzione alcuna dell’esistenza del SIC. 
Come si fa a ignorare una circostanza del genere? Sta di fatto che, mentre per il Formulario Standard il SIC in questione ha “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat”, secondo redattori della Sintesi Non Tecnica nell’area nella quale il porto turistico dovrebbe sorgere vi sono “solo erbacce infestanti” … Ciò, beninteso, senza la benché minima dimostrazione. Il SIC, per i proponenti il progetto, semplicemente non esiste.

2.2. Va da sé che persiste così la violazione dell’Art. 5, comma 3, del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, che recepisce in Italia la Direttiva Habitat: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare […] i principali effetti che detti interventi possono avere […] sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del[la]  medesim[a]”.

 

3. Conclusioni.
I difetti appena esposti non appaiono sanabili. Chiediamo pertanto il rigetto del progetto in esame per i seguenti motivi:
- La manifesta carenza dei presupposti minimi di legge, come illustrato nei punti 1.3. b), 1.3.  c), 1.3. d), 1.4. a), 1.4.c) e 2.2.
- La violazione plateale di ben due direttive europee (la Direttiva Seveso e la Direttiva Habitat) come illustrato nei punti 1.3.a), 1.4.b), 1.4.d), 2.1.
Se ciò non fosse considerato, si aprirebbe la strada ad un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia, eventualità che la nostra associazione si dichiara pronta ad esperire fino in fondo.

 

Vasto, il 4 Giugno 2008   

Michele Celenza

Presidente dell’ Associazione civica
 Porta Nuova – Vasto 
 

06/06/2008 14:38